Art. 9
Riconoscimento dei sistemi nazionali
In vigore dal 14 giu 2022
Riconoscimento dei sistemi nazionali
I sistemi volontari non negano il riconoscimento dei sistemi nazionali riconosciuti per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, alle soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’, paragrafo 2, della medesima direttiva e ai criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.
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