Art. 6

Pubblicazione di informazioni a cura dei sistemi volontari

In vigore dal 14 giu 2022
Pubblicazione di informazioni a cura dei sistemi volontari I sistemi volontari mettono gratuitamente a disposizione del pubblico su un sito web le informazioni seguenti: a) la loro struttura di governo, con descrizione del ruolo di tutti gli organi pertinenti, i dettagli dell’assetto proprietario, la composizione e l’esperienza del consiglio di amministrazione, del segretariato e del comitato tecnico, o equivalente, nonché l’elenco dei membri con diritto di voto o dei partecipanti al sistema, se del caso; b) l’elenco degli operatori economici che partecipano al sistema, il loro stato di certificazione, con la rispettiva data di rilascio, sospensione, revoca, interruzione o scadenza dei certificati, nonché i certificati o le relazioni sintetiche di controllo redatti conformemente all’allegato II. Se dai controlli emergono non conformità critiche o gravi, i sistemi volontari pubblicano un elenco aggregato delle non conformità, insieme al piano d’azione e al calendario per la loro correzione concordati con gli operatori economici interessati. Informazioni specifiche contenute nei certificati o nelle relazioni sintetiche di controllo possono essere espunte per rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati personali. Gli operatori economici i cui certificati sono revocati, interrotti o scaduti figurano in un elenco sul sito web per almeno 24 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza. Il cambio di stato di certificazione degli operatori economici è reso pubblico immediatamente; c) l’ultima versione della documentazione relativa al sistema e le linee guida per i controlli. I documenti recano la data e il numero della versione e, se del caso, il riepilogo dei cambiamenti rispetto alla versione precedente; d) i recapiti del sistema, compresi il numero di telefono, l’indirizzo postale e di posta elettronica; e) l’elenco degli organismi di certificazione che svolgono controlli indipendenti nel sistema, indicando per ciascuno di essi l’autorità o l’ente pubblico nazionale che lo ha accreditato o riconosciuto e l’autorità o l’ente pubblico nazionale dello Stato membro che esercita la vigilanza, a norma dell’articolo 30, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli indipendenti nel sistema sono elencati per almeno 12 mesi dopo l’ultimo controllo, con un’indicazione al riguardo; f) i risultati delle attività di monitoraggio annuale del sistema volontario sintetizzati nella relazione annuale di attività.
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