Art. 4
Non conformità degli operatori economici nel sistema
In vigore dal 14 giu 2022
Non conformità degli operatori economici nel sistema
1. I sistemi volontari istituiscono un dispositivo generale per trattare le non conformità degli operatori economici. Come minimo il dispositivo prevede una classificazione chiara delle non conformità, in base al grado di gravità conformemente ai requisiti dell’. Per ciascun tipo di non conformità è stabilita una serie trasparente di modalità e procedure per assicurare l’applicazione tempestiva delle misure correttive e sanzioni del caso, compresa la sospensione. Le procedure di applicazione delle misure correttive e sanzioni sono avviate senza ritardo, in funzione della gravità delle non conformità e dell’urgenza delle misure correttive.
2. Gli operatori economici i cui certificati sono sospesi non possono fare asserzioni di sostenibilità fino alla revoca della sospensione. Gli operatori sospesi non possono aderire a un altro sistema volontario durante il periodo di sospensione. Se l’adesione dell’operatore economico, o dei suoi predecessori in diritto, a un sistema volontario è sospesa o interrotta dalla revoca del suo certificato in esito a un controllo che ha confermato la non conformità critica, altri sistemi volontari possono rifiutare di ammettere l’operatore per almeno due anni dopo la sospensione o l’interruzione dell’adesione.
3. Se l’operatore economico già risultato in condizione di non conformità critica o grave chiede la ricertificazione, l’esecutore del controllo mette a parte della situazione tutti i sistemi volontari ai quali l’operatore economico aderisce al momento o ai quali ha chiesto la ricertificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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