Art. 17
Vigilanza degli Stati membri e della Commissione
In vigore dal 14 giu 2022
Vigilanza degli Stati membri e della Commissione
1. I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono e agli organismi di certificazione che effettuano i controlli nel sistema di collaborare con la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, anche garantendo l’accesso ai locali degli operatori economici, se richiesto, e mettendo a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere le mansioni a norma della direttiva (UE) 2018/2001. A tal fine, gli organismi di certificazione sono tenuti anche a:
a)
fornire le informazioni che occorrono agli Stati membri per vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001;
b)
fornire le informazioni richieste dalla Commissione per conformarsi all’articolo 30, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
c)
verificare l’esattezza delle informazioni inserite nella banca dati dell’Unione o nella pertinente banca dati nazionale a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
2. Nel contesto della vigilanza di cui all’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001, gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli organismi di certificazione, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo, di registrarsi per essere sottoposti a vigilanza e per effettuarla.
3. Gli Stati membri si scambiano informazioni e buone pratiche su come vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione nel contesto di un quadro di cooperazione formale. Se gli organismi di certificazione certificano le materie prime, i biocarburanti, i bioliquidi, la biomassa o altri combustibili in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati istituiscono un quadro comune per la vigilanza su questi organismi di certificazione, nel quale rientra la nomina di uno Stato membro come supervisore principale del controllo.
4. Il supervisore principale del controllo è responsabile, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, del consolidamento e della condivisione delle informazioni sui risultati della vigilanza sugli organismi di certificazione.
5. Per quanto possibile gli Stati membri istituiscono quadri di cooperazione con paesi terzi per la vigilanza sugli organismi di certificazione che operano nei loro territori, se del caso, per garantire lo stesso livello di circolazione delle informazioni e l’applicazione di norme di vigilanza sui controlli agli organismi di certificazione che operano in paesi terzi.
6. Uno Stato membro, se nutre ragionevoli dubbi sulla capacità di uno specifico organismo di certificazione, situato nell’Unione o in un paese terzo, di svolgere il proprio lavoro, li comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al sistema volontario nell’ambito del quale opera l’organismo di certificazione. Il sistema volontario interessato provvede immediatamente a esaminare il caso. Al termine dell’indagine, il sistema volontario informa gli Stati membri e la Commissione del risultato e delle eventuali azioni correttive adottate.
7. Gli operatori economici e gli organismi di certificazione che non rispettano o non intendono rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sono esclusi rispettivamente dalla partecipazione ai sistemi volontari e dallo svolgimento dei controlli. I sistemi volontari presentano alla Commissione relazioni annuali di attività a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La struttura e il contenuto delle relazioni annuali di attività di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 rispettano i requisiti minimi di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione principale non contiene informazioni riservate ed è pubblicata integralmente. I dati sono forniti separatamente in un formato stabilito dalla Commissione.
8. I sistemi volontari notificano senza indugio alla Commissione tutte le modifiche sostanziali al contenuto del sistema che potrebbero incidere sulla base per il riconoscimento del sistema. Tali modifiche possono comprendere:
a)
modifiche ai criteri di sostenibilità obbligatori del sistema;
b)
ampliamento dell’ambito di applicazione del sistema al di là di quanto descritto nell’atto di esecuzione che riconosce il sistema;
c)
ampliamento della gamma di materie prime o biocarburanti menzionati nei documenti del sistema originario laddove il profilo di rischio delle materie prime aggiunte cambia, per esempio se si includono i rifiuti o i residui o se sono applicate procedure specifiche;
d)
modifiche alle norme sull’equilibrio di massa;
e)
modifiche alle procedure di controllo o agli obblighi per gli esecutori dei controlli;
f)
modifiche o ampliamento del metodo di calcolo per i gas a effetto serra;
g)
qualunque altra modifica che possa essere ritenuta in grado di incidere sulla base per il riconoscimento del regime.
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