Art. 16
Controlli sui terreni erbosi naturali e non naturali ad elevata biodiversità
In vigore dal 14 giu 2022
Controlli sui terreni erbosi naturali e non naturali ad elevata biodiversità
1. Gli esecutori del controllo che verificano se un terreno sia un terreno erboso ad elevata biodiversità ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2018/2001 controllano se il terreno è o è stato un terreno erboso ad elevata biodiversità in un qualsiasi momento a partire da gennaio 2008. Nei documenti di sistema i sistemi volontari informano gli operatori economici in merito al tipo di prove che gli organismi di certificazione possono accettare a dimostrazione dello status storico dell’area da gennaio 2008.
2. Se il terreno è tuttora un terreno erboso, o sarebbe rimasto tale in assenza dell’intervento umano, e si trova in uno dei limiti geografici elencati nel regolamento (UE) n. 1307/2014 è considerato un terreno naturale ad elevata biodiversità.
3. Per quanto riguarda i terreni situati al di fuori delle aree di cui al paragrafo 2, l’esecutore del controllo valuta se il terreno erboso mantiene, o avrebbe mantenuto in assenza dell’intervento umano, la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici. In questo caso si considera che il terreno è, o è stato, un terreno erboso naturale ad elevata biodiversità. Se il terreno erboso è già stato convertito in seminativo e non è possibile valutarne le caratteristiche usando le informazioni disponibili presso le autorità competenti o le immagini satellitari, l’esecutore del controllo non lo considera terreno erboso ad elevata biodiversità al momento della conversione.
4. Se il terreno ha cessato di essere un terreno erboso, o avrebbe cessato di esserlo in assenza dell’intervento umano, è ricco di specie e non degradato e la sua elevata biodiversità è stata riconosciuta dall’autorità competente, è considerato un terreno erboso non naturale ad elevata biodiversità.
5. I terreni che sono o erano terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità a gennaio 2008 o successivamente possono essere utilizzati per la produzione di combustibili, a condizione che la raccolta delle materie prime sia necessaria per preservare lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità e che le attuali pratiche di gestione non rischino di causare un declino della biodiversità nel terreno erboso.
Gli operatori economici dimostrano che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso ad elevata biodiversità e che le pratiche di gestione non rischiano di causare il declino della biodiversità nel terreno erboso.
Gli operatori economici, se non sono in grado di fornire le prove di cui al secondo comma, dimostrano di aver ottenuto dall’autorità competente o dall’agenzia incaricata l’autorizzazione a raccogliere le materie prime per preservare lo status di terreno erboso ad elevata biodiversità.
La valutazione tecnica sui terreni è effettuata da uno specialista qualificato esterno, indipendente dall’attività oggetto di controllo, esente da conflitti di interesse e che può far parte del gruppo di controllo. La valutazione e i relativi risultati sono riesaminati nell’ambito del controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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