Art. 14

Controlli sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra

In vigore dal 14 giu 2022
Controlli sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra 1.   I sistemi volontari impongono agli operatori economici di presentare in anticipo agli esecutori del controllo tutte le informazioni pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra. Le informazioni includono i dati in ingresso e qualunque altra prova pertinente, informazioni sui fattori di emissione e di conversione, sui valori standard applicati e sulle relative fonti di riferimento, i calcoli delle emissioni di gas a effetto serra e i dati relativi all’applicazione dei crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 2.   L’esecutore del controllo registra le emissioni prodotte nel sito sottoposto al controllo nella relativa relazione. Per quanto riguarda la produzione dei biocarburanti finali, l’esecutore del controllo registra le emissioni dopo l’attribuzione e la riduzione conseguita. Se le emissioni si discostano nettamente dai valori consueti o se i valori reali di riduzione delle emissioni calcolati sono insolitamente elevati, la relazione ne spiega il motivo. I sistemi volontari stabiliscono procedure che impongano agli organismi di certificazione di informarli immediatamente di tali scostamenti. 3.   Gli esecutori del controllo verificano che la stima della riduzione delle emissioni derivante dalla cattura e sostituzione di CO2 riguardi solo le emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione del CO2 ascrivibile ai combustibili fossili. La verifica richiede l’accesso alle informazioni seguenti: a) lo scopo per il quale è utilizzato il CO2 catturato; b) l’origine del CO2 sostituito; c) l’origine del CO2 catturato; d) informazioni sulle emissioni dovute alla cattura e al trattamento del CO2. Ai fini della lettera b), gli operatori economici che utilizzano CO2 catturato possono indicare come è stato generato il CO2 sostituito e dichiarare per iscritto che la sostituzione consente di evitare emissioni equivalenti a tale quantità. Questi dati saranno considerati sufficienti a verificare la conformità alle prescrizioni della direttiva (UE) 2018/2001 e l’eliminazione delle emissioni. 4.   Gli operatori economici possono presentare asserzioni sui valori reali dei gas a effetto serra solo dopo che un controllo ha accertato la loro capacità di calcolare il valore reale. 5.   Su richiesta i sistemi volontari danno accesso ai calcoli effettivi sui gas a effetto serra certificati nell’ambito del sistema, e ai rispettivi rapporti dei controlli, alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza sugli organismi di certificazione.
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Controlli sul calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra (Art. 14 Regolamento (UE) 2022/996) — Testo vigente | Portale Normativo