Art. 13

Controlli su rifiuti e residui

In vigore dal 14 giu 2022
Controlli su rifiuti e residui 1.   I sistemi volontari e gli organismi di certificazione che operano per loro conto applicano gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 7 per le verifiche sulla catena di approvvigionamento dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, e gli obblighi di cui ai paragrafi da 2 a 5 per i combustibili da biomassa. 2.   Il controllo riguarda l’intera catena di approvvigionamento a partire dal punto di inizio, ossia dall’operatore economico presso il quale hanno origine i rifiuti o i residui. 3.   Tutti gli operatori economici sono controllati individualmente. Ciononostante è possibile effettuare controlli di gruppo all’inizio della catena di approvvigionamento, per esempio presso ristoranti e produttori di rifiuti o residui. 4.   La frequenza e l’intensità della procedura di controllo rispecchiano il livello complessivo di rischio. I sistemi volontari stabiliscono regole chiare, commisurate al livello di rischio specifico associato al tipo di rifiuti o residui. Per quanto riguarda biocarburanti e bioliquidi, i punti di origine che forniscono cinque o più tonnellate al mese di rifiuti o residui elencati nell’allegato IX, parti A e B, della direttiva (UE) 2018/2001 sono sottoposti a controllo in loco. Tale controllo può basarsi su un campione se si opta per il controllo di gruppo. 5.   Prima di essere sottoposti a controllo, i punti di raccolta sono tenuti a presentare all’esecutore del controllo una lista di tutti i punti di origine che hanno firmato un’autodichiarazione. L’autodichiarazione riporta chiaramente la quantità di rifiuti prodotti ogni mese o ogni anno. Le prove o i documenti relativi a ciascuna consegna, compresi l’accordo sullo smaltimento dei rifiuti, le bolle di consegna e le autodichiarazioni, sono disponibili presso il punto di raccolta ed essere verificati dall’esecutore del controllo. 6.   L’esecutore del controllo verifica l’esistenza di un numero di punti di origine pari almeno alla radice quadrata di tutti i punti di origine dell’elenco. La verifica può essere effettuata a distanza, a meno che non sussistano dubbi circa l’esistenza di un punto di origine o se questo soddisfi i criteri per lo svolgimento di un controllo in loco conformemente al punto 4. Gli esecutori del controllo monitorano le consegne di materiali sostenibili ai destinatari a valle verificando le copie della dichiarazione di sostenibilità che questi ricevono dal punto di raccolta, mediante un campione casuale e basato sul rischio. 7.   L’organismo di certificazione svolge un controllo di sorveglianza obbligatorio entro sei mesi dal rilascio della prima certificazione. I punti di raccolta e i commercianti che trattano sia rifiuti e residui che materiali vergini quali gli oli vegetali sono sottoposti, entro tre mesi dal primo controllo di certificazione, a un ulteriore controllo di sorveglianza relativo al primo periodo in cui è applicato l’equilibrio di massa. Se un punto di raccolta ha più siti di stoccaggio, l’esecutore del controllo verifica l’equilibrio di massa di ciascuno di essi. 8.   Se sussistono ragionevoli dubbi sulla natura dei rifiuti e residui dichiarati, l’esecutore del controllo ha la facoltà di prelevare campioni e farli analizzare da un laboratorio indipendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:996:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo