Art. 11

Competenza degli esecutori dei controlli

In vigore dal 14 giu 2022
Competenza degli esecutori dei controlli 1.   L’organismo di certificazione che effettua controlli per conto di un sistema volontario è accreditato secondo la norma ISO 17065, e secondo la norma ISO 14065 quando effettua controlli dei valori reali dei gas a effetto serra. Gli organismi di certificazione sono anche accreditati da un organismo nazionale di accreditamento e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, o riconosciuti idonei da un’autorità competente a coprire l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 o l’ambito specifico del sistema volontario. Se non si ricorre all’accreditamento o al riconoscimento, lo Stato membro può permettere ai sistemi volontari di ricorrere a un sistema indipendente di sorveglianza che, per il proprio territorio, copra l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001 o l’ambito specifico del sistema volontario. La Commissione riesamina l’efficacia dei sistemi descritti nel presente paragrafo per quanto riguarda la loro idoneità a garantire un’adeguata sorveglianza e, se del caso, emana orientamenti. L’organismo di certificazione sceglie e nomina il gruppo incaricato del controllo conformemente alla norma ISO 19011, tenuto conto delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi del controllo. 2.   Il gruppo incaricato del controllo ha le competenze, l’esperienza e le abilità generiche e specifiche necessarie per eseguirlo, tenuto conto del suo ambito di applicazione. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le competenze per svolgere le funzioni di responsabile di gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa. L’organismo di certificazione assicura che la decisione di certificazione è presa da un revisore tecnico che non faceva parte del gruppo incaricato del controllo. 3.   Gli esecutori del controllo: a) sono indipendenti dall’attività oggetto del controllo, ad eccezione dei controlli relativi all’articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e all’articolo 29, paragrafo 7, lettera a), della direttiva (UE) 2018/2001, per i quali il controllo interno o esterno può essere effettuato fino al primo punto di raccolta; b) sono esenti da conflitti di interesse; c) possiedono le abilità specifiche necessarie a svolgere il controllo rispetto ai criteri del sistema, tra cui: i) per i criteri relativi alla destinazione d’uso dei terreni di cui all’articolo 29, punti da 2 a 9, della direttiva (UE) 2018/2001 e per la metodologia di certificazione del basso rischio ILUC di cui al capo V e all’allegato VIII del presente regolamento di esecuzione: esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso, comprese abilità tecniche specifiche necessarie per verificare la conformità ai criteri per i terreni erbosi a elevata biodiversità e per le foreste a elevata biodiversità; ii) per i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 o per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da carbonio riciclato e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente alla metodologia di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001: un’esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti e un’esperienza specifica nel controllo dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, che sia pertinente per il tipo di controlli che il singolo esecutore deve effettuare. In funzione dell’ambito specifico del controllo, questa esperienza è integrata da esperienze nei settori dell’agricoltura, dell’agronomia, dell’ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell’ingegneria, della gestione dell’energia o di un settore correlato. Se nell’ambito di applicazione del controllo rientra la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, ai fini dell’applicazione del credito di riduzione delle emissioni per l’accumulo di carbonio nel suolo sono necessarie anche conoscenze tecniche in pedologia; iii) per i criteri della catena di custodia di cui all’articolo 30, paragrafi 1e 2, della direttiva (UE) 2018/2001: esperienza in sistemi di equilibrio di massa, logistica della catena di approvvigionamento, contabilità, tracciabilità e gestione dei dati o in un settore correlato; iv) per i controlli di gruppo: esperienza nella conduzione di controlli di gruppo. 4.   I sistemi volontari istituiscono corsi di formazione per gli esecutori del controllo, che coprono tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione del sistema. I corsi comprendono un esame volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nel o nei settori tecnici in cui operano. Gli esecutori del controllo partecipano ai corsi di formazione prima di effettuare controlli per conto del sistema volontario. 5.   Gli esecutori del controllo svolgono regolarmente corsi d’aggiornamento. I sistemi volontari attuano un dispositivo di monitoraggio del livello formativo degli esecutori del controllo in attività. I sistemi volontari forniscono anche orientamenti agli organismi di certificazione, se necessario, sugli aspetti inerenti il processo di certificazione. Gli orientamenti possono includere gli aggiornamenti del quadro normativo o le risultanze del processo di monitoraggio interno del sistema volontario.
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