Art. 10

Processo di controllo e livelli di garanzia

In vigore dal 14 giu 2022
Processo di controllo e livelli di garanzia 1.   I sistemi volontari esigono che gli operatori economici superino un controllo iniziale prima di ammetterli nel sistema. Il controllo iniziale di un nuovo partecipante del sistema o la ricertificazione, a norma di un quadro normativo riveduto, di un operatore che già partecipa al sistema si svolge sempre in loco e fornisce almeno una garanzia ragionevole dell’efficacia dei suoi processi interni. In funzione del profilo di rischio dell’operatore economico, è possibile applicare alla veridicità delle sue dichiarazioni un livello di garanzia limitato. Sulla base dei risultati del controllo iniziale, gli operatori economici considerati a basso rischio possono essere sottoposti successivamente a controlli ridotti di garanzia. 2.   I sistemi volontari possono autorizzare un organismo di certificazione a verificare la conformità a diversi regimi di certificazione durante lo stesso processo di controllo, a condizione che l’organismo certifichi che gli operatori economici soddisfano i requisiti in linea con l’. I sistemi volontari che ammettono una certificazione di durata superiore a un anno si assicurano che tutti gli operatori economici che partecipano al sistema siano sottoposti a controllo annuale di sorveglianza. Nel caso di controlli di gruppo, il controllo annuale può tuttavia riguardare un campione dei membri del gruppo conformemente all’. La frequenza dei controlli di sorveglianza è intensificata in funzione del livello di rischio globale legato al profilo dell’operatore economico, alla catena di approvvigionamento e ai risultati di controlli precedenti. La convalida dei risultati dei controlli di sorveglianza è compito del revisore tecnico. I sistemi volontari stabiliscono procedure dettagliate che definiscono le modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli e le modalità di stesura delle relazioni di controllo. I sistemi volontari assicurano che gli organismi di certificazione svolgano i controlli conformemente alla norma ISO 19011 o equivalente. I sistemi volontari si scambiano, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni utili per il controllo al fine di agevolare la preparazione e lo svolgimento efficaci del controllo. Il controllo include almeno gli elementi seguenti: a) identificazione delle attività svolte dall’operatore economico inerenti ai criteri del sistema; b) identificazione dei sistemi dell’operatore economico e della sua organizzazione generale rispetto ai criteri del sistema e verifiche dell’attuazione effettiva dei sistemi pertinenti di controllo; c) analisi dei rischi che potrebbero determinare inesattezze rilevanti, sulla base delle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e delle informazioni presentate dall’operatore economico. L’analisi considera il profilo di rischio globale delle attività, in funzione del livello di rischio dell’operatore economico e della catena di approvvigionamento, soprattutto nelle fasi immediatamente a monte e a valle, ad esempio per gli operatori economici che trattano materiali di cui all’allegato IX. L’intensità o l’ambito di applicazione del controllo, o entrambi, sono adeguati al livello di rischio globale individuato, anche in base ai controlli di plausibilità della capacità di produzione di un impianto e delle quantità dichiarate di combustibili prodotti; d) un piano di verifica che corrisponda all’analisi dei rischi, all’ambito e alla complessità delle attività dell’operatore economico e che definisca i metodi di campionamento da usare per le attività dell’operatore; e) attuazione del piano di verifica raccogliendo le prove su cui il verificatore baserà la conclusione della verifica, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse, conformemente ai metodi di campionamento definiti; f) richiesta all’operatore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, una spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli, prima di giungere a una conclusione finale della verifica; g) verifica dell’accuratezza dei dati registrati dagli operatori economici o dai loro rappresentanti nella banca dati dell’Unione. 3.   Le non conformità individuate nel corso di un controllo sono classificate come critiche, gravi e minori ai sensi del secondo, terzo e quarto comma. Si considera non conformità critica la violazione intenzionale delle norme di un sistema volontario come la frode, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l’integrità del sistema volontario. Tra le non conformità critiche figurano: a) mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001, come la conversione di terreni in violazione dell’articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva; b) emissione fraudolenta di una prova di sostenibilità o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilità per ottenere un beneficio finanziario; c) inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, ad esempio modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in più, o contaminazione deliberata di un materiale con l’intento di classificarlo come rifiuto. Si considera non conformità grave il mancato rispetto di un obbligo della direttiva (UE) 2018/2001 potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformità, possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformità gravi figurano: a) problemi sistematici con i dati comunicati relativi all’equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10 % delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata; b) omissione da parte dell’operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi volontari durante il processo di certificazione; c) mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull’equilibrio di massa e relazioni di controllo. La non conformità è considerata minore se ha un impatto limitato, costituisce un’inosservanza isolata o temporanea, non è sistematica e, anche se non è rettificata, non determina un fallimento sostanziale. 4.   Le conseguenze delle non conformità per gli operatori economici sono: a) in caso di non conformità critiche, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un lasso di tempo prestabilito, determinato dal sistema volontario. Le non conformità critiche individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la revoca immediata del certificato dell’operatore economico; b) in caso di non conformità gravi, agli operatori economici che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. Le non conformità gravi individuate durante i controlli di sorveglianza o di ricertificazione o attraverso il monitoraggio interno del sistema volontario o la procedura di reclamo comportano la sospensione immediata del certificato dell’operatore economico. Se gli operatori economici non pongono rimedio alle non conformità gravi entro 90 giorni dalla notifica, il certificato è revocato; c) in caso di non conformità minori, i sistemi volontari possono stabilire il periodo di tempo per la loro risoluzione, che non superi 12 mesi dalla notifica e che non superi la data del controllo successivo di sorveglianza o ricertificazione. 5.   I sistemi volontari certificano l’operatore economico solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) dispone di un sistema di gestione della documentazione; b) dispone di un sistema verificabile per la custodia e l’esame di tutte le prove relative alle asserzioni fatte o su cui si basa; c) conserva tutte le prove necessarie per conformarsi al presente regolamento e alla direttiva (UE) 2018/2001 per almeno cinque anni, o più a lungo se così prescrive l’autorità nazionale competente; d) accetta il compito di preparare qualsiasi informazione legata al controllo di tali prove. 6.   Le relazioni di controllo e le relazioni sintetiche di controllo o i certificati redatti o rilasciati dall’organismo di certificazione nel sistema volontario contengono almeno gli elementi di cui all’allegato II.
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