Art. 1

Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di unità di negoziazione

In vigore dal 14 giu 2022
Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di unità di negoziazione 1.   Ai fini dei test retrospettivi dell’unità di negoziazione di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione avvalendosi delle stesse tecniche, in particolare medesimi metodi di determinazione del prezzo, parametrizzazioni dei modelli e dati di mercato, impiegate nel processo per calcolare i valori alla chiusura («processo di valutazione alla chiusura»), compresi i risultati della verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti riflettono le variazioni del valore di tale portafoglio dovute al passare del tempo. 3.   Nel calcolare le variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, gli enti includono in tale valore tutti gli aggiustamenti presi in considerazione nel processo di valutazione alla chiusura di cui al paragrafo 1 e che sono connessi al rischio di mercato, a eccezione di tutti gli aggiustamenti seguenti: a) aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti dell’ente; b) aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente che sono stati esclusi dai fondi propri conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) rettifiche di valore supplementari dedotte dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Gli enti calcolano il valore degli aggiustamenti di cui al paragrafo 3 sulla base di tutte le posizioni assegnate alla stessa unità di negoziazione. Gli enti includono le variazioni del valore dell’aggiustamento soltanto alla data di calcolo dell’aggiustamento. 5.   Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), gli enti possono escludere dal calcolo delle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione un aggiustamento calcolato nell’ambito del processo di valutazione alla chiusura su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione su base netta, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tale aggiustamento, per sua natura, è calcolato su base netta su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione; b) la gestione interna del rischio di tale aggiustamento è coerente con il livello al quale l’aggiustamento è calcolato; c) l’ente interessato documenta tutto quanto indicato di seguito: i) gli insiemi di posizioni su cui è calcolato l’aggiustamento; ii) la motivazione alla base del calcolo dell’aggiustamento sugli insiemi di posizioni di cui al punto i); iii) la motivazione per cui l’aggiustamento non è calcolato sulla base delle posizioni assegnate esclusivamente a tale unità di negoziazione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2059 — Elementi tecnici da includere nelle variazioni reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi effettuati a livello di unità di negoziazione | Portale Normativo