Art. 1

Formato della domanda

In vigore dal 10 giu 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Formato della domanda 1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate nel formato di cui all’allegato. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e indica chiaramente a quale obbligo specifico di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (*1) si riferisce il documento. 3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non presenta le informazioni relative a uno specifico obbligo stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 150/2013, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni o, secondo il caso, la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica chiaramente i motivi dell’omessa presentazione. 4.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate su un supporto durevole quale definito all’, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). (*1)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25)." (*2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;" 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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