Art. 7
Collegamento delle segnalazioni
In vigore dal 10 giu 2022
Collegamento delle segnalazioni
La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:
a)
in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento;
b)
in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione «Componente di posizione» o con una combinazione di tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione in una posizione»;
c)
nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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