Art. 4
Immagazzinamento e spostamento delle scatole
In vigore dal 10 giu 2022
Immagazzinamento e spostamento delle scatole
1. Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all’, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.
2. Qualsiasi spostamento delle scatole può avvenire soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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