Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 9 giu 2022
Disposizioni generali Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti comprenda quanto segue: a) un «piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione» come previsto all’; e b) un «piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione» come previsto all’.
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