Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 giu 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (8), al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), alla raccomandazione 2013/165/UE della Commissione (12), al regolamento (UE) 2017/644 della Commissione (13) e al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (14).
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