Art. 7
Cooperazione con organi e organismi dell’Unione
In vigore dal 9 giu 2022
Cooperazione con organi e organismi dell’Unione
1. La Commissione coopera con i pertinenti organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen e con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).
La Commissione può concludere accordi con tali organi e organismi dell’Unione per facilitare la cooperazione per quanto riguarda l’attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell’Unione di cui al paragrafo 1 di fornire, conformemente ai rispettivi mandati, informazioni, dati statistici o analisi dei rischi, anche riguardanti la corruzione e la criminalità organizzata, nella misura in cui questi fattori possono minare l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all’attuazione dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri.
Lo Stato membro valutato può formulare osservazioni in merito alle informazioni fornite a norma del primo comma.
Storico versioni
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