Art. 29

Condizioni di partecipazione dell’Irlanda

In vigore dal 9 giu 2022
Condizioni di partecipazione dell’Irlanda 1.   Gli esperti dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda è stata autorizzata a partecipare. 2.   Le valutazioni riguardano solo l’applicazione effettiva ed efficace a opera dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare. 3.   L’Irlanda partecipa all’adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:922:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo