Art. 29
Condizioni di partecipazione dell’Irlanda
In vigore dal 9 giu 2022
Condizioni di partecipazione dell’Irlanda
1. Gli esperti dell’Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda è stata autorizzata a partecipare.
2. Le valutazioni riguardano solo l’applicazione effettiva ed efficace a opera dell’Irlanda della parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.
3. L’Irlanda partecipa all’adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.
Storico versioni
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