Art. 28

Informazioni sensibili

In vigore dal 9 giu 2022
Informazioni sensibili 1.   I membri della squadra, gli osservatori e gli esperti tirocinanti considerano riservata ogni informazione acquisita nell’esecuzione dei propri compiti. 2.   Lo status di classificazione delle relazioni è quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. Le relazioni sono classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED/" ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, qualora una tale classificazione sia necessaria a norma dell’, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato. La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche. 3.   Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità delle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’.
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Informazioni sensibili (Art. 28 Regolamento (UE) 2022/922) — Testo vigente | Portale Normativo