Art. 28
Informazioni sensibili
In vigore dal 9 giu 2022
Informazioni sensibili
1. I membri della squadra, gli osservatori e gli esperti tirocinanti considerano riservata ogni informazione acquisita nell’esecuzione dei propri compiti.
2. Lo status di classificazione delle relazioni è quello di «informazioni sensibili non classificate» conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443. Le relazioni sono classificate «RESTREINT UE/EU RESTRICTED/" ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2015/444, qualora una tale classificazione sia necessaria a norma dell’, paragrafo 3, di detta decisione o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro valutato.
La Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione di valutazione possono essere rese pubbliche.
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità delle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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