Art. 26

Guida alla valutazione Schengen

In vigore dal 9 giu 2022
Guida alla valutazione Schengen La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e, se necessario, aggiorna gli orientamenti per quanto riguarda, in particolare: a) le responsabilità in materia di formazione degli esperti, dei rappresentanti della Commissione e degli osservatori; b) le attività preparatorie per le valutazioni; c) lo svolgimento delle visite, comprese le visite senza preavviso; d) lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio, compresi questionari o, in via eccezionale, con altri metodi da remoto; e) il processo di redazione e l’inserimento di materiale documentario e digitale nelle relazioni di valutazione; f) la procedura di follow-up, in particolare per quanto riguarda le nuove visite e le visite di verifica; g) sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio; h) questioni logistiche e finanziarie riguardanti l’organizzazione delle attività di valutazione e di monitoraggio; i) la verifica delle attività degli organi e organismi dell’Unione nella misura in cui essi svolgono a nome degli Stati membri funzioni di assistenza nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen;
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