Art. 26
Guida alla valutazione Schengen
In vigore dal 9 giu 2022
Guida alla valutazione Schengen
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce e, se necessario, aggiorna gli orientamenti per quanto riguarda, in particolare:
a)
le responsabilità in materia di formazione degli esperti, dei rappresentanti della Commissione e degli osservatori;
b)
le attività preparatorie per le valutazioni;
c)
lo svolgimento delle visite, comprese le visite senza preavviso;
d)
lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio, compresi questionari o, in via eccezionale, con altri metodi da remoto;
e)
il processo di redazione e l’inserimento di materiale documentario e digitale nelle relazioni di valutazione;
f)
la procedura di follow-up, in particolare per quanto riguarda le nuove visite e le visite di verifica;
g)
sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio;
h)
questioni logistiche e finanziarie riguardanti l’organizzazione delle attività di valutazione e di monitoraggio;
i)
la verifica delle attività degli organi e organismi dell’Unione nella misura in cui essi svolgono a nome degli Stati membri funzioni di assistenza nell’applicazione operativa delle disposizioni dell’acquis di Schengen;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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