Art. 22

Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione

In vigore dal 9 giu 2022
Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione 1.   Al termine dell’attività di valutazione la Commissione e gli esperti principali dello Stato membro, a nome della squadra, informano per iscritto lo Stato membro valutato che è stata riscontrata una grave carenza. Anche il Consiglio ne è informato senza ritardo. Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario anche mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’ della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. 2.   La relazione di valutazione redatta a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, comprende in via prioritaria i risultati che hanno portato a riscontrare una grave carenza. Il titolo e la conclusione della relazione di valutazione indicano chiaramente che sussiste una grave carenza o gravi carenze. La relazione di valutazione è accompagnata da progetti di raccomandazioni riguardanti anche i provvedimenti correttivi immediati. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro. 3.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla grave carenza, la Commissione adotta la relazione di valutazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione dell’attività di valutazione mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo. 4.   Alla luce dei risultati la squadra elabora progetti recanti raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione. Entro sei settimane dall’adozione della relazione di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio la relazione di valutazione corredata di una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata durante la valutazione e di un’indicazione delle priorità per metterli in atto. Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro un mese dal ricevimento della proposta. Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Il Consiglio fissa termini proporzionati per l’attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione. 5.   Se una visita rivela una grave carenza considerata una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o individuata sulla base del rischio di violazione sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Il Consiglio discute urgentemente la questione e si adopera per adottare, sulla base di una proposta della Commissione e mediante un atto di esecuzione, raccomandazioni che definiscano misure adeguate per porre rimedio o limitare l’impatto della grave carenza sull’ordine pubblico o sulla sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne o la violazione sistematica dei diritti fondamentali, entro due settimane dal ricevimento della proposta. La decisione del Consiglio recante le raccomandazioni lascia impregiudicato l’ del regolamento (UE) 2016/399 e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896. Il Consiglio trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo. 6.   Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d’azione entro un mese dall’adozione delle raccomandazioni. Gli altri Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d’azione. La Commissione trasmette il piano d’azione al Parlamento europeo. La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, trasmette allo Stato membro valutato un esame dell’adeguatezza del piano d’azione entro due settimane dalla sua presentazione. Se la Commissione ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta un piano d’azione riveduto entro due settimane dal ricevimento dell’esame. La Commissione presenta l’esame del piano d’azione al Consiglio e lo trasmette al Parlamento europeo. Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all’attuazione del suo piano d’azione fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d’azione. 7.   Per verificare i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell’attività di valutazione. La squadra redige una relazione di nuova visita a norma dell’, paragrafo 1, in cui valuta i progressi compiuti nell’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio e appura se la grave carenza è stata colmata. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una relazione di nuova visita. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio. 8.   Il Consiglio può esprimere la sua posizione sulla relazione di nuova visita e può, se del caso, invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza persistente riscontrata nella relazione di nuova visita. In tali casi si applicano i paragrafi 6 e 7. 9.   Qualora la Commissione ritenga che il piano d’azione possa essere chiuso, organizza una visita di verifica e informa il Consiglio dell’esito della visita di verifica. La Commissione comunica inoltre al Parlamento europeo che il piano d’azione può essere chiuso. Il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, tenuto conto dell’esito della visita di verifica, adotta una decisione di esecuzione con la quale approva la chiusura del piano d’azione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:922:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo