Art. 20

Relazioni di valutazione e raccomandazioni

In vigore dal 9 giu 2022
Relazioni di valutazione e raccomandazioni 1.   Al termine di ogni valutazione la squadra redige una relazione di valutazione. Nell’elaborare la relazione di valutazione le squadre tengono conto delle risposte al questionario standard, di ogni informazione supplementare ottenuta a norma degli articoli da 7 a 11 e verificata nel corso dell’attività di valutazione e dei risultati dell’attività di valutazione. Le relazioni di valutazione possono comprendere materiale documentario e digitale a sostegno dei risultati. Se la valutazione è effettuata mediante una visita, la squadra redige la relazione di valutazione durante la visita. La squadra ha la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo la squadra cerca di raggiungere un compromesso. La Commissione trasmette allo Stato membro valutato il progetto di relazione di valutazione contenente i progetti di raccomandazioni entro quattro settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle osservazioni di detto Stato membro. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano nel progetto di relazione di valutazione, ove opportuno. 2.   La relazione di valutazione esamina gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi ed elenca le carenze, gli ambiti da migliorare e le migliori pratiche riscontrati durante la valutazione. 3.   Ai risultati è applicata una delle valutazioni seguenti: a) migliore pratica; b) richiede miglioramenti; c) non conforme. 4.   La Commissione adotta la relazione di valutazione mediante un atto. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La relazione di valutazione è adottata al più tardi quattro mesi dopo la conclusione dell’attività di valutazione. La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze e affrontare gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un’indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all’. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall’adozione della relazione. 5.   Se, entro 10 giorni lavorativi dalla riunione di redazione, lo Stato membro valutato contesta in modo sostanziale il contenuto del progetto di relazione di valutazione o la natura di un risultato, la relazione che deve essere adottata dalla Commissione si limita ai risultati e non contiene raccomandazioni. In tali casi, e fatto salvo l’, entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta distinta per l’adozione di raccomandazioni mediante una decisione di esecuzione. La proposta può fissare termini ragionevoli stabiliti in cooperazione con lo Stato membro per l’attuazione delle raccomandazioni e fornisce un’indicazione delle priorità per la loro attuazione. Il Consiglio adotta le raccomandazioni e le trasmette al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.
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Relazioni di valutazione e raccomandazioni (Art. 20 Regolamento (UE) 2022/922) — Testo vigente | Portale Normativo