Art. 18
Costituzione delle squadre
In vigore dal 9 giu 2022
Costituzione delle squadre
1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell’attività di valutazione o di monitoraggio. Il numero massimo di rappresentanti della Commissione partecipanti alla squadra è pari a due. Il numero minimo di esperti degli Stati membri all’interno di una squadra che partecipa a una visita con o senza preavviso è pari a tre. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.
Nel costituire le squadre per le nuove visite e le visite di verifica in un determinato Stato membro, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire che almeno la metà degli esperti degli Stati membri appartenenti alla squadra siano gli stessi che hanno partecipato alla valutazione.
2. Nel selezionare gli esperti la Commissione tiene conto dei profili necessari per una particolare attività di valutazione o di monitoraggio, considerando la necessità di garantire l’equilibrio geografico e l’equilibrio per quanto riguarda l’esperienza professionale, nonché le capacità delle amministrazioni nazionali.
Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o di monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.
3. La Commissione invita gli esperti selezionati immediatamente dopo che è stata fissata la data dell’attività di valutazione o di monitoraggio e al più tardi 10 settimane prima dell’inizio previsto dell’attività. Gli esperti invitati rispondono entro una settimana dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.
Gli inviti di cui al primo comma sono inviati tramite i referenti nazionali designati.
4. In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti tramite i referenti nazionali designati al più tardi due settimane prima dell’inizio previsto della visita. Gli esperti invitati rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito, d’intesa con le autorità che li hanno designati.
5. La Commissione può invitare i pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’ a designare un rappresentante con esperienza professionale e sul campo che partecipi, in qualità di osservatore, a un’attività di valutazione o di monitoraggio in un settore che rientra nel suo mandato. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano all’invito e alla risposta.
6. Lo Stato membro che desideri designare un esperto tirocinante di cui all’, paragrafo 2, lo comunica alla Commissione almeno sei settimane prima dell’inizio previsto della valutazione.
7. Gli osservatori di cui al paragrafo 5 sostengono la squadra su richiesta degli esperti principali, ma non partecipano al processo decisionale interno alla squadra.
Gli esperti tirocinanti di cui al paragrafo 6 non partecipano attivamente all’attività di valutazione.
8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell’inizio previsto dell’attività di valutazione o di monitoraggio, o almeno una settimana prima nel caso di una visita senza preavviso, invita immediatamente tutti gli Stati membri a designare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti. Gli Stati membri rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell’invito.
9. La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l’esperto principale dello Stato membro. L’esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.
L’esperto principale è responsabile in particolare della pianificazione generale, delle attività preparatorie, dell’organizzazione della squadra, dello svolgimento della valutazione, del coordinamento della stesura della relazione di valutazione, della presentazione della relazione di valutazione e delle raccomandazioni, del controllo della qualità e del follow-up e, se del caso, delle pertinenti attività di monitoraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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