Art. 14

Questionario standard

In vigore dal 9 giu 2022
Questionario standard 1.   La Commissione elabora e aggiorna un questionario standard mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell’Unione di cui all’. 2.   Il questionario standard verte sull’attuazione della legislazione pertinente nonché sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l’attuazione dell’acquis di Schengen, compresi quelli indicati nei manuali e cataloghi Schengen, e sui dati statistici di rilievo. 3.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell’anno successivo secondo il programma di valutazione annuale. Gli Stati membri di cui al primo comma trasmettono alla Commissione le loro risposte entro il 31 ottobre dello stesso anno. La Commissione mette le risposte di cui al secondo comma a disposizione degli altri Stati membri. 4.   Su richiesta della Commissione gli Stati membri valutati aggiornano le loro risposte al questionario standard e rispondono se richiesto a domande complementari prima delle valutazioni specifiche. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni, ove pertinenti.
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