Art. 12
Programma di valutazione pluriennale
In vigore dal 9 giu 2022
Programma di valutazione pluriennale
1. La Commissione, se del caso previa consultazione dei pertinenti organi e organismi dell’Unione di cui all’, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di sette anni, almeno otto mesi prima dell’inizio del successivo settennato.
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica, e può essere soggetto, ove opportuno, a una o più valutazioni tematiche o senza preavviso, sulla base di analisi dei rischi, di nuove normative o di informazioni ottenute dalla Commissione a norma degli articoli da 7 a 11.
2. La Commissione stabilisce il programma di valutazione pluriennale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il programma di valutazione pluriennale può indicare, se del caso, i settori prioritari specifici nell’ambito dei settori d’intervento di cui all’, paragrafo 3, che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.
Il programma di valutazione pluriennale stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4 del presente articolo. L’ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d’azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione, raccolte in conformità degli articoli da 7 a 11, in merito alle pratiche degli Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen.
4. In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 3, la Commissione può, d’intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.
La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a eventi di cui al primo comma e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell’ambito del programma di valutazione pluriennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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