Art. 11

Informazioni trasmesse da terzi

In vigore dal 9 giu 2022
Informazioni trasmesse da terzi Fatto salvo l’, paragrafo 1, nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione può tenere conto delle informazioni relative all’attuazione dell’acquis di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali. La Commissione informa gli Stati membri delle informazioni fornite da terzi ritenute da essa pertinenti per la programmazione delle attività di valutazione e di monitoraggio. Gli Stati membri hanno in seguito l’opportunità di presentare osservazioni sulla sostanza di tali informazioni.
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