Art. 10

Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio

In vigore dal 9 giu 2022
Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio 1.   Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e di monitoraggio degli organi e organismi dell’Unione che partecipano all’attuazione dell’acquis di Schengen, in particolare la valutazione delle vulnerabilità, e della FRA, nonché di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti, per accrescere la consapevolezza del funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti. Se disponibili, la Commissione può, d’intesa con lo Stato membro valutato, utilizzare i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. 2.   Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell’ambito della valutazione delle vulnerabilità. 3.   La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell’Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d’azione e degli aggiornamenti sull’attuazione dei piani d’azione. Le informazioni di cui al primo comma sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell’Unione interessati.
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