Art. 1
In vigore dal 3 giu 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 quater
L' non si applica ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.»;
2)
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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