Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 2 giu 2022
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) »; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione e definizioni 1.   Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando: a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati; b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio; c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione; d) la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale; e) il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti; f) l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze; g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze; h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; i) l’emissione di direttive di aeronavigabilità; j) la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni; k) la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) “JAA”: le “autorità aeronautiche comuni” (Joint Aviation Authorities); b) “JAR”: le “norme aeronautiche comuni” (Joint Aviation Requirements); c) “parte 21”: i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione stabiliti nell’allegato I (parte 21) del presente regolamento; d) “parte 21 Light”: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento; e) “sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento; f) “articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili; g) “ETSO”: lo European Technical Standard Order. Lo “European Technical Standard Order” è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo “l’Agenzia”) al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto; h) “EPA”: lo European Part Approval. Lo “European Part Approval” di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO; i) “aeromobile ELA1”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni a gas frenati; iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas; j) “aeromobile ELA2”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; iii) un aerostato; iv) un dirigibile ad aria calda; v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti: — peso statico massimo 3 %, — spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta), — progettazione convenzionale e semplice della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti, — comandi non servoassistiti; vi) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno; k) “dati di idoneità operativa (OSD)”: tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile: i) il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo; ii) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria; iii) il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo; iv) la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina; v) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Omologazione di prodotti, parti e pertinenze 1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21). 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti: a) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone; b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; c) un aerostato; d) un dirigibile ad aria calda; e) un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo; f) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone; g) un motore a cilindri o un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure h) un autogiro. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti: a) un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone; b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; c) un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo; d) un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo. 4.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.»; 4) è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) 1.   Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2. 2.   Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.»; 5) all’articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue: a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato; b) non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell’allegato I (parte 21); c) in deroga al punto 21.B.80 dell’allegato I (Parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione; d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21). 4.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue: a) qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento; b) non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21); c) le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica; d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell’allegato I (parte 21).»; 6) all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). 3.   Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.»; 7) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che: a) lo Stato sia lo Stato di progettazione; b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.»; 8) all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light). 3.   La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione: a) la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA); b) la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA); c) la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»; 9) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Misure adottate dall’Agenzia 1.   L’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento. 2.   Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.»; 10) l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; 11) è aggiunto l’allegato Ib (parte 21 Light), il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.
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