Art. 1
In vigore dal 1 giu 2022
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1)
nella tabella della parte B «Sostanze soggette a restrizioni» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
Sostanza soggetta a restrizioni
Condizioni d’uso
Prescrizioni aggiuntive
«Monacoline da riso rosso fermentato
Una singola dose di prodotto per l’assunzione giornaliera deve apportare meno di 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato.
L’etichetta deve recare il numero di singole dosi di prodotto per l’assunzione massima giornaliera e un’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato.
L’etichetta deve specificare il tenore di monacoline per dose di prodotto.
L’etichetta deve includere le avvertenze seguenti:
“Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento, dai bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni.”;
“Consultare un medico sul consumo di questo prodotto se si manifestano problemi di salute.”;
“Non deve essere consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo.”;
“Non deve essere consumato se già si consumano altri prodotti contenenti riso rosso fermentato.”»;
2)
nella tabella della parte C «Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
«Monacoline da riso rosso fermentato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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