Art. 1

In vigore dal 1 giu 2022
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato: 1) nella tabella della parte B «Sostanze soggette a restrizioni» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente: Sostanza soggetta a restrizioni Condizioni d’uso Prescrizioni aggiuntive «Monacoline da riso rosso fermentato Una singola dose di prodotto per l’assunzione giornaliera deve apportare meno di 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato. L’etichetta deve recare il numero di singole dosi di prodotto per l’assunzione massima giornaliera e un’avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato. L’etichetta deve specificare il tenore di monacoline per dose di prodotto. L’etichetta deve includere le avvertenze seguenti: “Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento, dai bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni.”; “Consultare un medico sul consumo di questo prodotto se si manifestano problemi di salute.”; “Non deve essere consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo.”; “Non deve essere consumato se già si consumano altri prodotti contenenti riso rosso fermentato.”»; 2) nella tabella della parte C «Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente: «Monacoline da riso rosso fermentato».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/860 | Portale Normativo