Art. 2

In vigore dal 31 mag 2022
Per un periodo transitorio che termina il 15 febbraio 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato sanitario/ufficiale in questione sia stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2022/854 | Portale Normativo