Art. 1
Periodo transitorio
In vigore dal 30 mag 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1)
all’, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:
a)
le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all’uso personale;
b)
le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato.
Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:
a)
le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all’immissione sul mercato;
b)
le partite destinate a scopi scientifici.
4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri.
5. In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l’onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.
6. In conformità al presente regolamento l’autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all’immissione sul mercato, a condizione che:
a)
siano accompagnati da un’autorizzazione d’introduzione nell’Unione previamente rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:
i)
lo scopo dell’introduzione nell’Unione;
ii)
il luogo di destinazione;
iii)
garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;
b)
l’operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;
c)
l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l’IMSOC, dell’introduzione delle partite.»;
2)
all’, il paragrafo 2 è soppresso;
3)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall’India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*1) della Commissione, possono entrare nell’Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).»."
4)
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2022:913:oj#art-1