Art. 1

Periodo transitorio

In vigore dal 30 mag 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) all’, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti: a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all’uso personale; b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti: a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all’immissione sul mercato; b) le partite destinate a scopi scientifici. 4.   Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri. 5.   In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l’onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite. 6.   In conformità al presente regolamento l’autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all’immissione sul mercato, a condizione che: a) siano accompagnati da un’autorizzazione d’introduzione nell’Unione previamente rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi: i) lo scopo dell’introduzione nell’Unione; ii) il luogo di destinazione; iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi; b) l’operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione; c) l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l’IMSOC, dell’introduzione delle partite.»; 2) all’, il paragrafo 2 è soppresso; 3) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo transitorio Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall’India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*1) della Commissione, possono entrare nell’Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).»." 4) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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