Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mag 2022
Disposizioni transitorie I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano ai prodotti che, al 4 giugno 2022, sono in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell’Unione entro sei mesi da tale data.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2022/870 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo