Art. 3

Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

In vigore dal 30 mag 2022
Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco 1.   Sono istituiti gruppi regionali («gruppi») conformemente al processo stabilito nell’allegato III, sezione 1. L’adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell’allegato I. Il potere decisionale all’interno dei gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione («organo decisionale») ed è basato sul consenso. 2.   Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III. 3.   L’organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto secondo la procedura di cui all’allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all’. Quando un gruppo redige il suo elenco regionale: a) ogni singola proposta di progetto richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede l’approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione; b) tiene conto del parere della Commissione al fine di disporre di un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento per istituire l’elenco dell’Unione, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE. Nell’esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l’elenco dell’Unione sia redatto ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell’allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione adotta l’atto delegato che istituisce il primo elenco dell’Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2023. Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un’obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell’, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell’obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l’elenco dell’Unione. 5.   Nell’istituire l’elenco dell’Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi: a) assicura che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all’; b) assicura la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’Agenzia come stabilito nell’allegato III, sezione 2, punto 14); c) tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell’allegato III, sezione 2, punto 10); d) mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione. 6.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), del presente regolamento diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti di interesse comune è accordata la massima priorità possibile nell’ambito di ciascuno di questi piani. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti, ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), o ai progetti di interesse reciproco. 7.   I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all’esame.
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