Art. 24

Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta

In vigore dal 30 mag 2022
Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta 1.   Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga all’, all’, paragrafo 1, lettere a) e b), all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 4, lettera a), e agli allegati I, II e III, fatto salvo l’, paragrafo 2. Un’interconnessione per ciascuno di tali Stati membri mantiene lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti, laddove tale interconnessione: a) sia in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022; b) abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013; e c) sia necessario per garantire l’interconnessione permanente di tali Stati membri alla rete transeuropea del gas. Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno. 2.   I promotori del progetto forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l’accesso a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima. Tale prova include una valutazione dell’offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio nonché il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto. La Commissione verifica periodicamente tale valutazione e tale calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto. 3.   Oltre ai criteri specifici di cui all’ per l’assistenza finanziaria dell’Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l’accesso ai futuri mercati dell’energia, compreso l’idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l’interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L’ammissibilità all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’ ha termine il 31 dicembre 2027. 4.   Nelle richieste di assistenza finanziaria dell’Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l’obiettivo di convertire il bene in un impianto dedicato all’idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante una tabella di marcia con un calendario preciso. 5.   La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non saranno direttamente interconnesse alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest’ultima data è anteriore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:869:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo