Art. 21

Rendicontazione e valutazione

In vigore dal 30 mag 2022
Rendicontazione e valutazione Entro il 30 giugno 2027 la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a: a) i progressi realizzati per la progettazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa in servizio di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione e, se opportuno, i ritardi nell’attuazione e altre difficoltà riscontrate; b) i fondi impegnati ed erogati dall’Unione per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rispetto al valore totale dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione finanziati; c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, comprese le fonti di energia rinnovabili offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa in servizio di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione; d) per i settori dell’energia elettrica e dei gas rinnovabili o a basso tenore di carbonio, ivi compreso l’idrogeno, l’evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l’evoluzione corrispondente dei prezzi dell’energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il relativo costo economico; e) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare: i) la durata totale media e massima del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all’, paragrafo 6; ii) il livello di opposizione incontrato dai progetti di figuranti nell’elenco dell’Unione, in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso; iii) le prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi; iv) le prassi migliori e innovative per quanto concerne l’attenuazione dell’impatto ambientale, compreso l’adattamento ai cambiamenti climatici, durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell’attuazione dei progetti; v) l’efficacia dei sistemi di cui all’, paragrafo 3, in relazione al rispetto dei termini stabiliti nell’, paragrafi 1 e 2; f) per il trattamento normativo, in particolare: i) il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell’; ii) il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell’; g) l’efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici entro il 2030, nonché al raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
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