Art. 18
Ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153
In vigore dal 30 mag 2022
Ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153
1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’ e all’allegato II sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’ e all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e all’allegato II, punto 3), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
l’analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), apporta elementi che comprovano l’esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione;
b)
il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell’ o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 3), laddove non rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e pertanto non siano oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introduce innovazioni tecnologiche e garantisce la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;
c)
il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall’autorità nazionale di regolamentazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all’, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell’Unione per il progetto.
3. I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 7, lettera d), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettera d), e punti 2) e 5), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori laddove i promotori del progetto interessati, in una valutazione svolta dall’autorità nazionale competente o, se del caso, dall’autorità nazionale di regolamentazione, possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate dai progetti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione, e dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all’analisi dei costi-benefici, al piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un’autorità nazionale di regolamentazione.
5. Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.
I progetti di interesse reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. Per quanto riguarda le sovvenzioni per lavori, i progetti di interesse reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e qualora il progetto contribuisca agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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