Art. 15
Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile
In vigore dal 30 mag 2022
Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile
1. Entro il 24 giugno 2024, la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell’Agenzia e delle autorità nazionali di regolamentazione, elabora orientamenti per una specifica analisi costi-benefici e ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all’, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all’, paragrafo 1. Tali orientamenti sono compatibili con l’, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.
2. Entro il 24 giugno 2025 la ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione, presenta i risultati dell’applicazione della metodologia dei costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.
Storico versioni
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