Art. 13

Individuazione dei divari infrastrutturali

In vigore dal 30 mag 2022
Individuazione dei divari infrastrutturali 1.   Entro sei mesi dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell’, paragrafo 6, e successivamente ogni due anni, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate nell’ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione. Nel valutare i divari infrastrutturali, la ENTSO-E e la ENTSOG basano la loro analisi sugli scenari definiti a norma dell’, attuano il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e considerano prioritarie tutte le pertinenti alternative alle nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete. La valutazione dei divari infrastrutturali si concentra, in particolare, sui divari infrastrutturali suscettibili di incidere sul conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e del suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Prima di pubblicare le rispettive relazioni, la ENTSO-E e la ENTSOG conducono un approfondito processo di consultazione almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, l’Agenzia e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che fanno parte dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I. 2.   La ENTSO-E e la ENTSOG presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all’Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri per riceverne un parere. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E o alla ENTSOG, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica. 4.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo conto di tale parere e dei contributi degli Stati membri, elabora un progetto di parere e lo presenta alla ENTSO-E o alla ENTSOG. 5.   La ENTSO-E e la ENTSOG adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in considerazione il parere dell’Agenzia in linea con i pareri della Commissione e degli Stati membri e le pubblicano.
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