Art. 12
Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete
In vigore dal 30 mag 2022
Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete
1. Entro il 24 gennaio 2023 l’Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, della ENTSO-E, della ENTSOG, dell’ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che la ENTSO-E e la ENTSOG sono tenute a sviluppare. Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità.
Gli orientamenti fissano i criteri per un’elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto delle migliori pratiche nel campo della valutazione delle infrastrutture e della pianificazione dello sviluppo delle reti. Gli orientamenti mirano inoltre ad assicurare che gli scenari sottostanti della ENTSO-E e della ENTSOG siano pienamente in linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e con gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tengono conto degli ultimi scenari della Commissione disponibili, nonché, se del caso, dei piani energetici e climatici nazionali.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire contributi su come garantire la conformità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L’Agenzia tiene debitamente conto di tali contributi negli orientamenti quadro di cui al primo comma.
Se l’Agenzia non ha tenuto in considerazione, o l’ha fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori di interessi e del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, essa ne indica i motivi.
2. Nell’elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG seguono gli orientamenti quadro dell’Agenzia.
Gli scenari comuni comprendono anche una prospettiva a lungo termine di qui al 2050 e includono, se del caso, fasi intermedie.
3. La ENTSO-E e la ENTSOG invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, a partecipare al processo di sviluppo degli scenari, in particolare su elementi chiave quali le ipotesi e il modo in cui queste si riflettono nei dati degli scenari.
4. La ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all’Agenzia, agli Stati membri e alla Commissione per riceverne un parere.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sulla relazione sugli scenari comuni.
5. Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta il proprio parere sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro di cui al paragrafo 1, primo comma, comprese eventuali raccomandazioni di modifica, alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione.
Entro lo stesso termine il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire un parere sulla compatibilità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
6. Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione, tenendo conto dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri, approva il progetto di relazione sugli scenari comuni o chiede alla ENTSO-E o alla ENTSOG di modificarlo.
La ENTSO-E e la ENTSOG motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione.
La Commissione, qualora non approvi la relazione sugli scenari comuni, fornisce un parere motivato alla ENTSO-E e alla ENTSOG.
7. Entro due settimane dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni conformemente al paragrafo 6, la ENTSO-E e la ENTSOG la pubblicano sui loro siti internet. Esse pubblicano inoltre i corrispondenti dati in entrata e in uscita in una forma sufficientemente chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati, tenendo debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti come pure le informazioni sensibili.
Storico versioni
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