Art. 1
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
In vigore dal 30 mag 2022
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea («corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica») indicati nell’allegato I che contribuiscono ad assicurare l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili.
2. In particolare, il presente regolamento:
a)
prevede l’individuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco compilato a norma dell’ (elenco dell’Unione);
b)
facilita l’attuazione tempestiva di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;
c)
fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione;
d)
determina le condizioni per l’ammissibilità di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione all’assistenza finanziaria della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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