Art. 37

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mag 2022
Disposizioni transitorie Le entità che forniscono i servizi di intermediazione dei dati di cui all' il 23 giugno 2022 ottemperano agli obblighi di cui al capo III entro il 24 settembre 2025.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2022/868 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo