Art. 13

Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati

In vigore dal 30 mag 2022
Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva dell'identità di tali autorità competenti. 2.   Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'. 3.   I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni adottate in applicazione del presente regolamento.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2022/868 — Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati | Portale Normativo