Art. 18

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

In vigore dal 30 mag 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   L’Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, del sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema «e-CODEX»).»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’Agenzia può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 4 bis del presente articolo, ivi compresi i sistemi esistenti, solo se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione che disciplinano tali sistemi, sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’ del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’ del presente regolamento.»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 ter Compiti relativi al sistema e-CODEX Con riguardo al sistema e-CODEX, l’Agenzia svolge: a) i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del sistema e-CODEX, compresa la fornitura di materiale didattico online. (*1)  Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 del 31.5.2022, pag. 1).»;" 3) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES, dell’ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX e di altri sistemi IT su larga scala di cui all’, paragrafo 5.»; 4) all’, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: «I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa del sistema e-CODEX di cui all’, paragrafo 4 bis, e all’articolo 8 ter sono svolti a Tallinn, Estonia.»; 5) all’, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico: i) del SIS in conformità dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); ii) del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI; iii) dell’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226; iv) dell’ETIAS in conformità dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240; v) dell’ECRIS-TCN e dell’attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell’articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816; vi) delle componenti dell’interoperabilità in conformità dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818; vii) del sistema e-CODEX in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850; (*2)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14)." (*3)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).»;" b) la lettera mm) è sostituita dalla seguente: «mm) provvede alla pubblicazione annuale: i) dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862; ii) dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226; iii) dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240; iv) dell’elenco delle autorità centrali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816; v) dell’elenco delle autorità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818; vi) dell’elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati a norma dell’, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/850;»; 6) all’articolo 27, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «d quater) gruppo consultivo e-CODEX;».
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