Art. 12
Gruppo consultivo e-CODEX
In vigore dal 30 mag 2022
Gruppo consultivo e-CODEX
1. A decorrere dal 1o gennaio 2023 il gruppo consultivo e-CODEX, istituito a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d quater), del regolamento (UE) 2018/1726, fornisce a eu-LISA la consulenza necessaria in relazione al sistema e-CODEX, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. Il gruppo consultivo e-CODEX può istituire sottogruppi, composti da alcuni dei suoi membri, al fine di esaminare questioni specifiche, compresi standard procedurali digitali specifici.
2. Il gruppo consultivo e-CODEX, in particolare:
a)
verifica lo stato di attuazione del sistema e-CODEX negli Stati membri;
b)
esamina la necessità di nuovi standard procedurali digitali, nonché procede alla loro valutazione ed elaborazione;
c)
promuove la condivisione delle conoscenze;
d)
monitora la conformità di eu-LISA ai requisiti del livello dei servizi stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’, paragrafo 1, lettera b);
e)
formula un parere sul progetto di relazione di cui all’.
3. Durante la procedura del passaggio e della presa di consegne di cui all’, il gruppo consultivo e-CODEX si riunisce regolarmente, con cadenza almeno bimensile, fino al completamento con successo di tale procedura, e successivamente almeno ogni sei mesi.
4. Dopo ogni riunione il gruppo consultivo e-CODEX riferisce al consiglio di gestione del programma di e-CODEX. Il gruppo consultivo e-CODEX fornisce la consulenza tecnica a sostegno dei compiti del consiglio di gestione del programma di e-CODEX.
5. Il gruppo consultivo e-CODEX coinvolge nelle sue attività i pertinenti portatori di interessi e gli esperti, compresi i membri della magistratura, gli operatori della giustizia e le organizzazioni professionali che sono interessati dal sistema e-CODEX, lo utilizzano o vi partecipano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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