Art. 11

Sicurezza

In vigore dal 30 mag 2022
Sicurezza 1.   Una volta completata la presa di consegne del sistema e-CODEX, eu-LISA è responsabile del mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello svolgimento dei suoi compiti, compresa la sicurezza dell’infrastruttura informatica hardware e software di cui all’, paragrafo 2. In particolare eu-LISA istituisce e mantiene un piano di sicurezza e-CODEX e garantisce che il sistema e-CODEX sia gestito conformemente a tale piano, tenendo conto della classificazione delle informazioni trattate nel sistema e-CODEX e delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni di eu-LISA. Il piano di sicurezza deve prevedere ispezioni e audit di sicurezza periodici, comprese valutazioni sulla sicurezza del software del sistema e-CODEX, con la partecipazione delle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati. 2.   Nell’espletare le sue responsabilità, eu-LISA applica i principi della sicurezza fin dalla progettazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3.   Le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati hanno la responsabilità esclusiva della configurazione e della gestione sicure di tali punti, compresa la sicurezza dei dati trasmessi attraverso gli stessi, tenendo conto degli standard tecnici stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), nonché delle norme di sicurezza e degli orientamenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 4.   Le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati notificano senza ritardo eventuali incidenti di sicurezza a eu-LISA e, nel caso di punti di accesso e-CODEX gestiti da un’autorità pubblica nazionale o una persona giuridica autorizzate ai sensi del diritto nazionale, allo Stato membro che mantiene l’elenco in cui figurano tali punti di accesso e-CODEX autorizzati o, nel caso di punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, alla Commissione. 5.   In caso di individuazione di eventuali vulnerabilità o incidenti di sicurezza da parte di eu-LISA o al ricevimento di una notifica di un incidente di sicurezza di cui al paragrafo 4, eu-LISA analizza l’incidente di sicurezza e ne informa senza ritardo le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati interessati e il gruppo consultivo e-CODEX. 6.   eu-LISA elabora norme di sicurezza e orientamenti relativi ai punti di accesso e-CODEX autorizzati. Le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati forniscono a eu-LISA dichiarazioni comprovanti la loro conformità alle norme di sicurezza concernenti i punti di accesso e-CODEX autorizzati. Tali dichiarazioni sono aggiornate su base annuale o ogniqualvolta sia necessario apportarvi un cambiamento.
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