Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«medicinale veterinario»: medicinale veterinario quale definito all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
2)
«etichettatura»: etichettatura quale definita all’articolo 4, punto 24), del regolamento (UE) 2019/6;
3)
«foglietto illustrativo»: foglietto illustrativo quale definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2019/6;
4)
«immissione sul mercato»: immissione sul mercato quale definita all’articolo 4, punto 35), del regolamento (UE) 2019/6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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