Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

In vigore dal 30 mag 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727 Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato: 1) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «j) sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.»; 2) all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) (“sistema automatico di gestione e conservazione dei dati”). Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica. In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati. La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste; b) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; c) le misure previste per affrontare i rischi di cui alla lettera b); d) le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone interessate. Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento. La deroga di cui al presente paragrafo si applica finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.»; 3) l'allegato II è così modificato: a) al punto 1, la lettera n), è sostituita dalla seguente: «n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), video e registrazioni audio.»; b) al punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) descrizione e natura dei reati che riguardano la persona interessata, data e luogo in cui sono stati commessi, loro qualifica penale, sviluppo delle indagini e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), informazioni relative alla condotta criminosa, comprese registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie;».
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