Art. 1
In vigore dal 23 mag 2022
1. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 e 7019900084), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.
2. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 e 7019900084), che sono ricevuti su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.
3. Norme specifiche per l’introduzione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a norma dei paragrafi 1 e 2 figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037.
4. I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:
Paese interessato
Società
Dazio antidumping definitivo
Dazio compensativo definitivo
Codice addizionale TARIC
RPC
Jushi Group Co. Ltd;
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;
Taishan Fiberglass Inc.
69,0 %
30,7 %
C531
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.
37,6 %
17,0 %
C532
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I
37,6 %
24,8 %
Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II
34,0 %
30,7 %
Cfr. allegato II
Tutte le altre società
69,0 %
30,7 %
C999
Egitto
Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.
20,0 %
10,9 %
C533
Tutte le altre società
20,0 %
10,9 %
C999
5. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping e del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 4 o all’allegato I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il/La sottoscritto/a certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione della fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Storico versioni
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