Art. 1

In vigore dal 20 mag 2022
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co., Ltd 33,2  % C039 Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 53,9  % C862 Altre società che hanno collaborato: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 36,7  % C137 Tutte le altre società 77,9  % C999 Brasile Companhia Siderúrgica Nacional 52,0  % C212 Tutte le altre società 52,0  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/802 | Portale Normativo