Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

In vigore dal 19 mag 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato: 1) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Notifica per difetto Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non abbiano notificato alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue: a) nel caso dei prezzi, un’assenza di informazioni; b) nel caso di altri dati quantitativi, un valore pari a zero; c) nel caso di informazioni qualitative, la situazione “nulla da segnalare”. In tutti i casi, la Commissione decide se il valore per difetto deve essere pubblicato o sostituito da una stima della Commissione e/o dalla menzione della mancata notifica.»; 2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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