Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185
In vigore dal 19 mag 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato:
1)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Notifica per difetto
Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non abbiano notificato alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:
a)
nel caso dei prezzi, un’assenza di informazioni;
b)
nel caso di altri dati quantitativi, un valore pari a zero;
c)
nel caso di informazioni qualitative, la situazione “nulla da segnalare”.
In tutti i casi, la Commissione decide se il valore per difetto deve essere pubblicato o sostituito da una stima della Commissione e/o dalla menzione della mancata notifica.»;
2)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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